Di seguito la Newsletter n. 54 dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti del 30.10.2014.
CONTRIBUTI: bollettino riscossione a conguaglio
Come ogni anno in questi giorni è stato inviato un ulteriore bollettino di pagamento per coloro che non hanno versato il dovuto nelle tre rate precedenti ovvero per coloro a cui, allo stato degli atti, era stata richiesta una contribuzione diversa da quella che si è rivelata effettivamente dovuta, tenuto conto anche delle modifiche regolamentari entrate in vigore quest’anno. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2014 il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la richiesta di contribuzione di solidarietà è divenuto il 30 settembre dell’anno in cui l’iscritto si trovi nelle condizioni per godere dell’aliquota di riduzione o del contributo di solidarietà e la richiesta produce effetto dall’anno in corso Conseguentemente con il bollettino di conguaglio, inviato in questi giorni con scadenza il 20 novembre, chi ha presentato domanda entro il 30 settembre si vedrà recapitare l’importo esatto da pagare. Stesso discorso va fatto per chi nel corso dell’anno ha modificato la sua posizione da disoccupato a lavoratore dipendente o viceversa: in questi casi, sempre in forza di una modifica regolamentare entrata in vigore quest’anno, il bollettino recherà la richiesta del contributo di solidarietà al 3% in luogo dell’1% nel primo caso o viceversa.
CONTRIBUTI: contributo solidarietà
Si ritiene opportuno ribadire i requisiti per poter usufruire del contributo di solidarietà. Il contributo di solidarietà può essere richiesto e mantenuto nel caso in cui si eserciti attività professionale con copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf ovvero nell’ipotesi di disoccupazione involontaria. Tali posizioni, anche per sommatoria fra entrambe, devono essere mantenute per almeno 6 mesi ed un giorno all’interno dello stesso anno solare a condizione che durante l’anno non si percepiscano redditi, ancorché minimi e per poco tempo, relativi ad attività professionale non coperti da previdenza obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf. Nel caso in cui si usufruisca della contribuzione in parola per disoccupazione il limite massimo è stabilito in 5 anni. Ne consegue che ogni iscritto all’Enpaf per la prima volta a decorrere dal 2004, se nelle condizioni, può chiedere di usufruire 2
del contributo di solidarietà; qualora lo stesso si cancelli dall’Albo professionale e si reiscriva potrà comunque richiedere di versare la contribuzione di solidarietà, se in possesso dei prescritti requisiti. Non può usufruire del contributo, invece, colui che fosse iscritto all’Albo professionale e di conseguenza all’Enpaf prima del 2004, e quindi prima dell’entrata in vigore del contributo stesso, anche nel caso in cui quest’ultimo si cancelli dall’Ordine professionale e si reiscriva dopo il 2004.
CONTRIBUTI : obbligo di comunicazioni
Nell’ambito dell’obbligo di comunicazione che ogni iscritto ha nei confronti di questa Fondazione si rappresenta che le modifiche di posizione lavorative devono essere comunicate all’Ufficio contributi indipendentemente dal fatto che le stesse comportino o meno una modifica dell’aliquota contributiva da applicarsi. Non è necessario, tuttavia, comunicare il mutamento di datore di lavoro, atteso che l’Enpaf non ha un archivio relativo ai datori di lavoro stessi bensì alla posizione professionale
PRESTAZIONI: importo aggiuntivo
L’ENPAF nel corso del mese di ottobre ha trasmesso ai pensionati aventi diritto il modulo, con relativa nota di accompagnamento, che consente agli interessati di richiedere l’erogazione dell’importo aggiuntivo per l’anno 2014. Si rammenta che l’importo aggiuntivo, previsto dall’art. 70 della legge n. 388/2000, consiste nella corresponsione "una tantum" di una somma pari a 154,94 ad integrazione del rateo di pensione che viene liquidato nel mese di dicembre. La legge prevede che per ottenere la liquidazione dell’importo aggiuntivo l’interessato debba avere percepito nell’anno 2014 un reddito pensionistico lordo pari a 6.511,44 e un reddito individuale assoggettabile all’IRPEF non superiore a euro 9.776,91 e, nel caso di pensionato coniugato, un reddito complessivo, cumulato con quello del coniuge, assoggettabile all’IRPEF non superiore a euro 19.553,82. Considerato che nel mese di novembre non è ancora terminato l’anno fiscale, l’importo verrà liquidato, in via provvisoria e salvo conguaglio, sulla base dei dati reddituali 2013, in attesa di acquisire le dichiarazioni reddituali riferite all’anno 2014 (CUD 2015, modello 730 2015 e modello UNICO 2015). Il modulo per richiedere l’importo aggiuntivo deve essere presentato all’ENPAF dagli interessati entro il 30 novembre p.v.
PRESTAZIONI : assistenza una tantum liberi professionisti e titolari di parafarmacia
Con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 51 del 28 ottobre 2014 è stata approvata la regolamentazione per l’assegnazione di un contributo una tantum a favore degli iscritti che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, ovvero nell’ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o ancora con borsa di studio e che versino, in relazione a tale condizione contribuzione all’ENPAF in misura intera. Si tratta di una iniziativa che l’Ente reitera da diverso tempo e che per il 2014 è stata estesa anche ai titolari, soci o comunque associati agli utili delle parafarmacie che versino per tale motivo contribuzione all’Ente in misura intera. Tra le condizioni si richiede il versamento integrale della contribuzione in misura intera per gli anni 2013 e 2014 e lo svolgimento ininterrotto e in via esclusiva dell’attività libero professionale o nell’ambito della parafarmacia dall’anno 2013 fino alla data della deliberazione consiliare. Il regolamento prevede la formazione di una graduatoria unica e l’assegnazione del contributo secondo l’ordine della stessa. Concorre all’assegnazione del punteggio: la valutazione del reddito del nucleo familiare del richiedente; la presenza di un nucleo familiare monoreddito, il versamento della contribuzione a quota intera per almeno sei anni continuativi. Determinano una riduzione del punteggio la presenza di un immobile con destinazione d’uso 2 o 9 quest’ultimo non locato.
La scadenza per la presentazione delle domande, che deve avvenire con raccomandata a.r., è fissata al 30 gennaio 2015.
Informazioni dettagliate in merito al regolamento del contributo unitamente al modulo di domanda e al modulo della dichiarazione sostituzione da utilizzare per presentare la domanda sono contenute nelle pagine del sito internet dell’ENPAF (www.enpaf.it).